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Mercoledì 07/10/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Incompatibilità tra RLS e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: i chiarimenti del Ministero del Lavoro



La Commissione per gli interpelli chiarisce i limiti al cumulo delle funzioni nello stesso dipendente aziendale, focalizzandosi sui principi di indipendenza e imparzialità nei cantieri.

Con l'Interpello n. 4 del 24 settembre 2026 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro si è espressa sulla possibilità di attribuire a un medesimo lavoratore dipendente sia l'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sia quello di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).   

Il quesito, avanzato dall'organizzazione sindacale FILCA CISL, mirava a verificare se la sovrapposizione delle due figure rispetti i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli previsti dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

I presupposti normativi e le funzioni a confronto



A differenza del divieto espresso sancito dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, che vieta la concomitanza tra le funzioni di RLS e quelle di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP), la normativa non contiene un'esplicita preclusione riguardo al ruolo di CSP.   
Tuttavia, l'analisi condotta dal Ministero ha messo a confronto le prerogative di legge proprie delle due figure:   
  • il RLS rappresenta i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza, viene consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, formula proposte sulla prevenzione e riceve idonea documentazione aziendale (artt. 2 e 50);  
  • il CSP è l'incaricato della redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e della predisposizione del fascicolo dell'opera durante la fase progettuale (art. 91).

La condizione di incompatibilità e la tutela dell'autonomia di giudizio



La Commissione ha concluso che, pur mancando un’espressa previsione normativa, l'incompatibilità tra le cariche di RLS e CSP sussiste nel caso in cui la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.   
In tale circostanza, il cumulo di compiti genera un evidente conflitto d'interessi:   
  • compromissione dell'imparzialità: il RLS si troverebbe ad esercitare la rappresentanza dei lavoratori rispetto a scelte progettuali formulate da lui stesso in qualità di CSP, con potenziale pregiudizio per la propria autonomia di giudizio e indipendenza;
  • cortocircuito procedurale sul PSC: l'art. 100, comma 4, del Testo Unico impone al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di consegnare al RLS copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale obbligo presuppone una netta distinzione soggettiva tra chi deve essere consultato e chi ha redatto il piano;
  • una separazione che verrebbe totalmente meno in caso di coincidenza delle due figure nello stesso lavoratore.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it

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