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Giovedì 18/09/2025
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.
Il Decreto, più in dettaglio, ha ad oggetto:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.
I controlli possono essere "ordinari", ossia quelli programmati previsti dall’articolo 51 del Dl n. 117/2017, e dall’articolo 21 del decreto MLPS n. 106/2020. Questi controlli vengono effettuati ogni 3 anni su tutti gli ETS indicati nell’articolo 2, seguendo le disposizioni del presente decreto, o "straordinari", ossia quelli disposti dall’Ufficio competente del RUNTS in caso di necessità di approfondimento, sulla base dei risultati dei controlli ordinari, oppure ogni volta che l’Ufficio lo ritenga opportuno, in relazione a fatti o atti rilevanti per le finalità indicate al comma 1, anche se segnalati da altre amministrazioni.
Sono sottoposti ai controlli esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Ufficio dirigenziale generale del Ministero, presso cui è istituito l’Ufficio statale del RUNTS, emanerà un decreto per approvare i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.